Certificazioni Anagrafiche e Stato Civile

foto certificazioni anagrafiche
Certificazioni anagrafiche
Dal 7 marzo 2001 le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non potranno più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici per i quali è possibile fare l’autocertificazione. Quando un cittadino non è in grado di rendere la dichiarazione, a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
L’autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.
La validità dei certificati è di sei mesi ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L’ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati:
  • residenza

  • cittadinanza

  • stato libero

  • esistenza in vita

  • stato di famiglia

  • stato di famiglia per assegni familiari

  • certificato anagrafico di nascita

  • stato famiglia con generalità complete

  • risultanza anagrafica nato estero

  • cumulativo

  • stato vedovile

  • cumulativo residenza- cittadinanza

  • cumulativo per matrimonio

  • cumulativo stato famiglia- residenza

  • godimento diritti politici

  • iscrizione liste elettorali

  • stato famiglia alla data del decesso

  • stato famiglia per iscritti a.i.r.e.

  • residenza per iscritti a.i.r.e.

I certificati riportano nome, cognome data e luogo di nascita, data e luogo di matrimonio oppure data e luogo di morte. Gli estratti per riassunto riportano le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni.
Gli estratti di nascita con le generalità (indicazione della paternità e maternità) possono essere rilasciati esclusivamente:
  • agli interessati muniti di documento di identità

  • ai genitori se i figli sono minorenni

  • a terze persone se munite di delega dell’interessato e documento di identità

Le copie integrali sono copie dell’atto, conformi all’originale.
Possono richiederle solo gli interessati compilando una richiesta con motivazione e presentando documento di identità.
Ai genitori di minori, con le modalità sopra indicate, l’ufficio stato civile rilascia i seguenti certificati:
  • certificato di nascita

  • estratto di nascita

  • copia integrale dell’atto di nascita

  • certificato di matrimonio

  • estratto di matrimonio

  • copia integrale atto di matrimonio

  • certificato di morte

  • estratto di morte

  • copia integrale atto di morte

 


 

Matrimonio

foto matrimonio

La celebrazione di matrimonio, sia civile sia religioso, deve essere preceduta da una pubblicazione, avanzata da entrambi gli sposi, nel Comune di residenza di uno di essi, al fine di verificare l’inesistenza di impedimenti all’assunzione del vincolo matrimoniale.

Come nella richiesta di pubblicazione di matrimonio i due sposi devono dichiarare:

  • il cognome e il nome

  • il luogo e la data di nascita

  • la residenza

  • la libertà di stato

  • eventuali impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall'articolo 87 del Codice Civile

  • se hanno già contratto precedente matrimonio

  • di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt, 85 e 88 del Codice Civile (interdizione per infermità di mente e delitto)

  • l’esistenza di eventuali figli da legittimare

  • il rito prescelto ed il luogo del matrimonio

Al momento della richiesta di pubblicazione all’Ufficiale dello Stato Civile gli sposi devono produrre idoneo documento di identità.

Nel caso di matrimonio religioso gli sposi dovranno presentare la richiesta di Pubblicazione del Parroco o del Ministero di Culto.

Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l’Ufficiale dello Stato Civile, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria ed a redigere il processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi, la documentazione acquisita e provvede alla affissione all’albo comunale per otto giorni consecutivi.

Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Se la celebrazione non avverrà entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione, la stessa si considererà come non avvenuta.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi:

  • con una marca da bollo da Euro 14,62 nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi a Samarate

  • oppure due marche da bollo da Euro 14,62 nel caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune

Per i nubendi di cittadinanza straniera occorre una dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente Autorità Diplomatica ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile, nella quali si attestai che nulla-osta al matrimonio e dovrà contenere le generalità complete degli sposi.

Casi particolari:

  • Se gli sposi non possono essere presenti all’atto della richiesta della pubblicazione può presentarsi un delegato, che ai sensi dell’art. 96 del Codice Civile, ne ha avuto uno speciale incarico.

  • Per ottenere la riduzione o l’omissione delle pubblicazioni e, ancora, la dispensa per i casi contemplati dall’art. 87 di Codice Civile, l’interessato deve essere autorizzato dal tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto.

  • Le donne, a norma dell’art. 89 del Codice Civile, non possono contrarre nuovo Matrimonio se non dopo 300 giorni dalla data di decesso del coniuge, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo Dispensa del Tribunale Civile.

  • I nubendi minorenni, che hanno compiuto i 16 anni, devono presentare copia Autentica dell’apposita autorizzazione rilasciata dal tribunale dei minori.

Matrimonio Cattolico Concordatario e con altro rito:

  • E’ celebrato davanti ad un sacerdote o ad un Ministero di Culto che produce, oltre agli effetti religiosi, anche quelli civili, dando, pertanto, lettura degli artt. 143-144 e 147 del Codice Civile.

  • Egli compila l’atto di matrimonio e lo invia all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato, entro cinque giorni dalla celebrazione.

  • Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, gli sposi devono dichiarare il regime patrimoniale da loro scelto. In caso di diversa comunicazione il matrimonio instaura automaticamente quello della comunione dei beni.

  • Tale scelta potrà, poi, essere modificata rivolgendosi ad un notaio che trasmetterà la comunicazione all’Ufficiale dello stato Civile per l’annotazione a margine dell’atto di Matrimonio.

  • Separazione dei beni: ognuno dei coniugi rimane proprietario dei beni acquistati dopo aver reso tale dichiarazione.

  • Comunione dei beni: disciplina diversamente il regime patrimoniale.

  • Il matrimonio acattolico secondo il rito di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano è celebrato dai Ministri di Culto ammessi in base alla Legge 24 giugno 1929 n. 1159 e norme di attuazione R.D. 28.2.1930 n. 289

E’ celebrato nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato.

In Samarate i matrimoni civili vengono celebrati:

  • nell’atrio del Palazzo Municipale

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure il lunedì o giovedi’ pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 oppure il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30

  • presso la Sala Azzurra della Villa Montevecchio sempre negli orari succitati da concordare con il personale della Villa