Ecco quali sono i principali effetti dell'alcool particolarmente pericolosi per la guida:
Tutti questi effetti dipendono dalla concentrazione di alcool nel sangue, e quindi dalla quantità e dalla gradazione di ciò che si beve.
Gli effetti sono molto diversi da persona a persona.
Può quindi capitare che, in alcune persone, gli effetti che abbiamo elencato si manifestino anche prima del raggiungimento del limite legale.
Nella tabella sottostante vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati.
Per sottolineare adeguatamente che anche unalcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere, in particolare per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida, si parte dal tasso alcolemico pari a zero, lunico che può essere considerato veramente sicuro per la guida.
Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica
Nella tabella sottostante si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica.
Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali. Per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo, secondo le indicazioni della legge 160/2007, anche al sesso e alla condizione dello stomaco (pieno o digiuno), secondo le indicazioni degli esperti della Commissione ministeriale.
La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dall'articolo 186 del Codice della Strada.
La norma viene applicata per chi guida veicoli, indipendentemente dalla loro tipologia (velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, ecc.)
Anche il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro è reato, per il quale si applicano le stesse sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza, che può essere comunque contestata se si manifestano i sintomi tipici.
Per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci le sanzioni sono le medesime dello stato di ebbrezza.
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La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dall'articolo 186 del Codice della Strada:
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 g/l:
Guida con tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 g/l:
Guida con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l:
La patente di guida è sempre revocata quando:
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente con esito mortale.
Le pene previste dall'articolo 186 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni).
La norma viene applicata per chi guida veicoli, indipendentemente dalla loro tipologia (velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, ecc.)
Anche il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro è reato, per il quale si applicano le stesse sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza, che può essere comunque contestata se si manifestano i sintomi tipici.
Per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci le sanzioni sono le medesime dello stato di ebbrezza.