- Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- Il Passo Carrabile viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l'interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli.
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Si considera passo carrabile anche l'accesso ad una strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione ed il cartello valgono per tutti i frontisti all'interno della strada privata; il cartello va posto all'inizio della strada stessa.
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Il cartello, dopo 48 ore dalla sua installazione istituisce il divieto di sosta con rimozione dei veicoli sul lato dell'accesso autorizzato e per la sola larghezza del passo carrabile. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non conformi e non autorizzati dal Comune.
In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso.
L'autorizzazione non consente in ogni caso l'utilizzo dell'area relativa al passo carrabile neppure per i titolari stessi dell'autorizzazione.