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Revisione veicoli

Revisione veicoli
Bollino Blu

Controllo obbligatorio delle emissioni gas di scarico (ex bollino blu).

Come indicato dalla Regione Lombardia, dal 2007 è in vigore la nuova disciplina in materia di controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore, secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 5276 del 2 agosto 2007, nell’ambito delle misure di contenimento delle emissioni in atmosfera e a tutela della qualità dell’aria dell’art. 17 della Legge regionale n. 24 del 2006.

Tale disciplina prevede l’obbligo, da parte di tutti i cittadini residenti in Lombardia, di effettuare annualmente il controllo dei gas di scarico derivanti dai veicoli a motore.

VEICOLI SOTTOPOSTI A CONTROLLO OBBLIGATORIO:

Gli autoveicoli a motore, come definiti all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche, residenti in Lombardia, immatricolati dal 1° gennaio 1970, dotati di:

  • Motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas).

  • Motore con accensione per compressione (diesel).

I veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, che abbiano percorso più di 80.000 km.


VEICOLI ESCLUSI DAL CONTROLLO:

I veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall’articolo 80, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada” e che non abbiano percorso più di 80.000 km.

I veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri previsti all’articolo 215 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” .

Iveicoli che abbiano effettuato nell’anno in corso le verifiche delle emissioni in sede di revisione di cui all’art. 80 del “Nuovo Codice della Strada”.

Sono infatti considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione.

DOVE SI EFFETTUANO I CONTROLLI:

Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, il controllo dei gas di scarico è effettuato dalle autofficine autorizzate da specifica autorizzazione provinciale.

Per quelli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale.

Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.

La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

Il veicolo è autorizzato a circolare nel solo giorno della revisione per recarsi presso la sede in cui è stata prenotata la revisione.

Revisione dei motoveicoli, ciclomotori e motocarri:

I ciclomotori a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

I motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Riepilogo:

La revisione si effettua al 4° anno dalla prima immatricolazione e successivamente va rinnovata ogni due anni, entro il mese di immatricolazione o scadenza ultima revisione.

Devono presentarsi a revisione con questa periodicità:

  • Autovetture fino a 16 posti, compreso il conducente.

  • Autoveicoli ad uso promiscuo, specifico o speciale fino a 3,5t.

  • Autocarri leggeri fino a 3,5t.

  • Moto e motocarrozzette.

  • Motocarri a due e tre ruote.

  • Ciclomotori a due e tre ruote.

  • Quadricicli leggeri.

  • Quadricicli pesanti.

  • Quad.

Devono presentarsi a revisione annuale:

  • Autoambulanze.

  • Autoveicoli a servizio di piazza o di noleggio con conducente.

  • Veicoli atipici.

  • Autocarri con massa complessiva superiore a 3,5t.

Per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it).

Ai fini della revisione, può essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova.

Tale regola non si applica agli altri veicoli.

Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate.

Sanzioni:

L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa di € 148,00 nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada).

Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti.

 


 
 
 
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