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Sosta Invalidi

Sosta Invalidi
Chi può richiedere il contrassegno invalidi

Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".

Questo contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo né alla titolarità della patente di guida, può essere utilizzato per la circolazione purché l’interessato sia a bordo del veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Come richiedere il Contrassegno Invalidi:

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

Il contrassegno, strettamente personale, può essere utilizzato solo dal titolare e solo se lo stesso si trova a bordo del veicolo.

Per poter usufruire degli stalli di sosta riservati è essenziale esporre il contrassegno sulla parte anteriore del veicolo ben visibile dall’esterno.

Dove utilizzarlo:

La normativa vigente consente l’utilizzo del contrassegno nei seguenti casi:

  • di lasciare il veicolo in sosta negli spazi appositamente riservarti utilizzato per il trasporto di persone invalide munite di contrassegno;

  • i veicoli al servizio di persone invalide non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato;

  • la circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;

  • lungo i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno;

  • il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

Dove non è consentito:

Il veicolo anche se utilizzato da persona titolare di contrassegno invalidi non può essere lasciato in sosta:

  • sugli attraversamenti pedonali;

  • in curva;

  • in galleria;

  • sul marciapiede;

  • allo sbocco dei passi carrabili;

  • in doppia fila;

  • davanti ai segnali stradali occultandone la vista;

  • in prossimità e in corrispondenza di intersezioni;

  • davanti ai cassonetti dei rifiuti;

  • dove la sosta può costituire grave intralcio alla circolazione stradale.

Se il veicolo viene lasciato in sosta in località vietata, anche se esposto il contrassegno invalidi, è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada e nel caso di grave intralcio alla circolazione può anche essere rimosso.

E’ vietato esporre il contrassegno in assenza della persona invalida titolare.

Al decesso del titolare il contrassegno deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato.

Ogni abuso dell’uso improprio del contrassegno verrà punito nei termini di legge.

 


 
 
 
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