L11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede, allart. 6, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mentre a decorrere dall' 11/12/2014, ai sensi dell'art. 12 della medesima Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi comparire direttamente innanzi all' Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Ecco, innanzi tutto, alcune informazioni di carattere generale:
SEPARAZIONE: in senso giuridico con il termine separazione si individua linterruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio.
La separazione può essere:
DIVORZIO: con il termine divorzio si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale: restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
Separazioni e divorzi davanti allavvocato mediante convenzione di negoziazione assistita (Art. 6 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 novembre 2014
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti.
Possono avvalersi di tale procedura i coniugi che vogliono sciogliere il vincolo matrimoniale, sia in presenza che in assenza di:
Ci si deve rivolgere esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Nel caso in cui la coppia non abbia figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti laccordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il rilascio del NULLA-OSTA.
Se invece la coppia ha figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti laccordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica, il quale, se ritiene che laccordo risponda agli interessi dei figli, rilascia lAUTORIZZAZIONE altrimenti lo trasmette, entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Laccordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Lavvocato, una volta formalizzato laccordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
La documentazione può essere inoltrata a mano, mediante raccomandata o via pec al seguente indirizzo: comune.samarate@pec.it
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Samarate.
Separazione, divorzi e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. (Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 dicembre 2014
I coniugi possono concludere, davanti al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che laccordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi allUfficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere laccordo è il Comune di:
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).Per le pratiche di cui sopra, sarà possibile fissare un appuntamento ai Servizi Demografici del Comune di Samarate ai seguenti numeri telefonici: 0331221431-0331221433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 del lunedì e giovedì).
Consulta anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti allUfficiale di Stato Civile il giorno dellappuntamento.
La celebrazione di matrimonio, sia civile sia religioso, deve essere preceduta da una pubblicazione, avanzata da entrambi gli sposi, nel Comune di residenza di uno di essi, al fine di verificare l’inesistenza di impedimenti all’assunzione del vincolo matrimoniale.
Come nella richiesta di pubblicazione di matrimonio i due sposi devono dichiarare:
Al momento della richiesta di pubblicazione all’Ufficiale dello Stato Civile gli sposi devono produrre idoneo documento di identità.
Nel caso di matrimonio religioso gli sposi dovranno presentare la richiesta di Pubblicazione del Parroco o del Ministero di Culto.
Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l’Ufficiale dello Stato Civile, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria ed a redigere il processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi, la documentazione acquisita e provvede alla affissione all’albo comunale per otto giorni consecutivi.
Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
Se la celebrazione non avverrà entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione, la stessa si considererà come non avvenuta.
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi:
Per i nubendi di cittadinanza straniera occorre una dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente Autorità Diplomatica ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile, nella quali si attestai che nulla-osta al matrimonio e dovrà contenere le generalità complete degli sposi.
Casi particolari:
Matrimonio Cattolico Concordatario e con altro rito:
E’ celebrato nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato.
In Samarate i matrimoni civili vengono celebrati:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure il lunedì o giovedi’ pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 oppure il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30