Comune Samarate
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Separazioni e divorzi: le nuove modalità

Immagine di genitori con bambino che combattono

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede, all’art. 6, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mentre a decorrere dall' 11/12/2014, ai sensi dell'art. 12 della medesima Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi comparire direttamente innanzi all' Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Ecco, innanzi tutto, alcune informazioni di carattere generale:

SEPARAZIONE: in senso giuridico con il termine separazione si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio.

La separazione può essere:

  • Consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli);
  • Giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO: con il termine divorzio si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale: restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:

  • Scioglimento del matrimonio civile;
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
  • Delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio.

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato mediante convenzione di negoziazione assistita (Art. 6 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 novembre 2014

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti.

Possono avvalersi di tale procedura i coniugi che vogliono sciogliere il vincolo matrimoniale, sia in presenza che in assenza di:

  • figli minori,
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave
  • figli maggiorenni non autosufficienti.

Ci si deve rivolgere esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Nel caso in cui la coppia non abbia figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il rilascio del NULLA-OSTA.

Se invece la coppia ha figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica, il quale, se ritiene che l’accordo risponda agli interessi dei figli, rilascia l’AUTORIZZAZIONE altrimenti lo trasmette, entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

La documentazione può essere inoltrata a mano, mediante raccomandata o via pec al seguente indirizzo: comune.samarate@pec.it

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Samarate.

Separazione, divorzi e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. (Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 dicembre 2014

I coniugi possono concludere, davanti al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo:

  • di separazione personale;
  • di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).Per le pratiche di cui sopra, sarà possibile fissare un appuntamento ai Servizi Demografici del Comune di Samarate ai seguenti numeri telefonici: 0331221431-0331221433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 del lunedì e giovedì).

Consulta anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.

 

 

 


 

Certificazioni Anagrafiche e Stato Civile

foto certificazioni anagrafiche
Certificazioni anagrafiche
 
L’ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati:
  • residenza
  • cittadinanza
  • stato libero
  • esistenza in vita
  • stato di famiglia
  • stato di famiglia per assegni familiari
  • certificato anagrafico di nascita
  • stato famiglia con generalità complete
  • risultanza anagrafica nato estero
  • cumulativo
  • stato vedovile
  • cumulativo residenza- cittadinanza
  • cumulativo per matrimonio
  • cumulativo stato famiglia- residenza
  • godimento diritti politici
  • iscrizione liste elettorali
  • stato famiglia alla data del decesso
  • stato famiglia per iscritti a.i.r.e.
  • residenza per iscritti a.i.r.e.
  •  
I certificati riportano nome, cognome data e luogo di nascita, data e luogo di matrimonio oppure data e luogo di morte. Gli estratti per riassunto riportano le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni.
 
Gli estratti di nascita con le generalità (indicazione della paternità e maternità) possono essere rilasciati esclusivamente:
  • agli interessati muniti di documento di identità
  • ai genitori se i figli sono minorenni
  • a terze persone se munite di delega dell’interessato e documento di identità
Le copie integrali sono copie dell’atto, conformi all’originale.
Possono richiederle solo gli interessati compilando una richiesta con motivazione e presentando documento di identità.
 
Ai genitori di minori, con le modalità sopra indicate, l’ufficio stato civile rilascia i seguenti certificati:
  • certificato di nascita
  • estratto di nascita
  • copia integrale dell’atto di nascita
  • certificato di matrimonio
  • estratto di matrimonio
  • copia integrale atto di matrimonio
  • certificato di morte
  • estratto di morte
  • copia integrale atto di morte

 

 


 

Matrimonio

foto matrimonio

La celebrazione di matrimonio, sia civile sia religioso, deve essere preceduta da una pubblicazione, avanzata da entrambi gli sposi, nel Comune di residenza di uno di essi, al fine di verificare l’inesistenza di impedimenti all’assunzione del vincolo matrimoniale.

Come nella richiesta di pubblicazione di matrimonio i due sposi devono dichiarare:

  • il cognome e il nome

  • il luogo e la data di nascita

  • la residenza

  • la libertà di stato

  • eventuali impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall'articolo 87 del Codice Civile

  • se hanno già contratto precedente matrimonio

  • di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt, 85 e 88 del Codice Civile (interdizione per infermità di mente e delitto)

  • l’esistenza di eventuali figli da legittimare

  • il rito prescelto ed il luogo del matrimonio

Al momento della richiesta di pubblicazione all’Ufficiale dello Stato Civile gli sposi devono produrre idoneo documento di identità.

Nel caso di matrimonio religioso gli sposi dovranno presentare la richiesta di Pubblicazione del Parroco o del Ministero di Culto.

Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l’Ufficiale dello Stato Civile, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria ed a redigere il processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi, la documentazione acquisita e provvede alla affissione all’albo comunale per otto giorni consecutivi.

Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Se la celebrazione non avverrà entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione, la stessa si considererà come non avvenuta.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi:

  • con una marca da bollo da Euro 14,62 nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi a Samarate

  • oppure due marche da bollo da Euro 14,62 nel caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune

Per i nubendi di cittadinanza straniera occorre una dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente Autorità Diplomatica ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile, nella quali si attestai che nulla-osta al matrimonio e dovrà contenere le generalità complete degli sposi.

Casi particolari:

  • Se gli sposi non possono essere presenti all’atto della richiesta della pubblicazione può presentarsi un delegato, che ai sensi dell’art. 96 del Codice Civile, ne ha avuto uno speciale incarico.

  • Per ottenere la riduzione o l’omissione delle pubblicazioni e, ancora, la dispensa per i casi contemplati dall’art. 87 di Codice Civile, l’interessato deve essere autorizzato dal tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto.

  • Le donne, a norma dell’art. 89 del Codice Civile, non possono contrarre nuovo Matrimonio se non dopo 300 giorni dalla data di decesso del coniuge, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo Dispensa del Tribunale Civile.

  • I nubendi minorenni, che hanno compiuto i 16 anni, devono presentare copia Autentica dell’apposita autorizzazione rilasciata dal tribunale dei minori.

Matrimonio Cattolico Concordatario e con altro rito:

  • E’ celebrato davanti ad un sacerdote o ad un Ministero di Culto che produce, oltre agli effetti religiosi, anche quelli civili, dando, pertanto, lettura degli artt. 143-144 e 147 del Codice Civile.

  • Egli compila l’atto di matrimonio e lo invia all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato, entro cinque giorni dalla celebrazione.

  • Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, gli sposi devono dichiarare il regime patrimoniale da loro scelto. In caso di diversa comunicazione il matrimonio instaura automaticamente quello della comunione dei beni.

  • Tale scelta potrà, poi, essere modificata rivolgendosi ad un notaio che trasmetterà la comunicazione all’Ufficiale dello stato Civile per l’annotazione a margine dell’atto di Matrimonio.

  • Separazione dei beni: ognuno dei coniugi rimane proprietario dei beni acquistati dopo aver reso tale dichiarazione.

  • Comunione dei beni: disciplina diversamente il regime patrimoniale.

  • Il matrimonio acattolico secondo il rito di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano è celebrato dai Ministri di Culto ammessi in base alla Legge 24 giugno 1929 n. 1159 e norme di attuazione R.D. 28.2.1930 n. 289

E’ celebrato nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato.

In Samarate i matrimoni civili vengono celebrati:

  • nell’atrio del Palazzo Municipale

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure il lunedì o giovedi’ pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 oppure il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30

  • presso la Sala Azzurra della Villa Montevecchio sempre negli orari succitati da concordare con il personale della Villa

 


 
 
 
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