Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare lemergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale allinterno del quale, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il 17 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato lOrdinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nellOrdinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.
Dal 18 maggio è possibile spostarsi allinterno del territorio regionale e non è più necessaria l'autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire unautocertificazione.
Lordinanza regionale conferma lobbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche allaperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Non sono invece consentite le attività, neanche allaperto, di piscine e palestre.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dellattività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
LOrdinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti allATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare lapp AllertaLom compilando il questionario CercaCovid.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.
LOrdinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 prevede ulteriori specifiche indicazioni per:
In fondo alla pagina è inoltre possibile scaricare lallegato con le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive.
Si confermano infine le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalla Ordinanza regionale n. 539 e 541 per le attività economiche.
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
SPOSTAMENTI
In base a quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020 è possibile spostarsi allinterno del territorio regionale senza più alcuna limitazione, fatta eccezione per eventuali zone soggette a maggiori restrizioni istituite dalle singole Regioni. Non ci sono limitazioni sul numero delle persone che si possono incontrare contemporaneamente, permane però il divieto di assembramento e lindicazione di mantenere la distanza interpersonale.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dellart. 2 del DL n. 19 del 2020. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per gli spostamenti verso altre regioni è necessario portare con sé lautocertificazione.
Per le persone sottoposte a quarantena, o che presentano sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5 °C, resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
MASCHERINE
Come previsto dallOrdinanza n. 547 del 17 maggio 2020, in Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d'età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con luso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio luso di mascherina o di altra protezione individuale durante lattività fisica intensa. Rimane obbligatorio lutilizzo delle protezioni individuali a conclusione dellattività fisica e lobbligo di mantenere il distanziamento sociale.
MISURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Le nuove misure di sicurezza previste dallordinanza regionale n.538 si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.
Le misure previste sono valide dal 4 maggio al 31 agosto.
ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA
Negli impianti, centri e siti sportivi sono consentiti gli sport individuali allaria aperta come ad esempio: golf, tiro con larco, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, canoa, ciclismo, tennis, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart etc., anche per lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone (esclusi gli istruttori). Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva allaria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture) aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
Oltre allaccesso alle aree adibite alla pratica sportiva allaria aperta è consentito solo laccesso ai servizi igienici e alle aree di transito. Non possono essere utilizzati spazi e servizi accessori, come spogliatoi, docce, palestre e luoghi di socializzazione. I gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, limitare gli ingressi, organizzare percorsi idonei e adottare tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (ad esempio tramite prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
Non sono consentite, neanche allaperto, le attività di piscine e palestre. Sono invece consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività.
SANZIONI
Il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte dalla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dallart. 4 comma 1 del DPCM 25 marzo 2020, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con un incremento fino a un terzo della sanzione se il mancato rispetto avviene attraverso l'utilizzo di un veicolo.
Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1.lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2.evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3.evitare abbracci e strette di mano;
4.mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5.praticare ligiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6.evitare luso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante lattività sportiva
7.non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8.coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9.non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10.pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11.è fortemente raccomandato intutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Per informazioni relative al "Covid19" sono a disposizione i seguenti numeri telefonici:
Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a visitare i seguenti Siti :
Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri atti del Governo recanti misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Nuovo Decreto #FaseDue, le misure adottate dal Governo:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4772
ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA - dedicato a SALUTE E PREVENZIONE :
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
MINISTERO DELLA SALUTE :
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA OMS :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019