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Denuncia di nascita

foto denuncia di nascita

Che cos’è e perché si deve adempiere:
La denuncia di nascita di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.
Chi può fare la denuncia di nascita:
Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da un solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell’Istituto in cui è avventa la nascita entro tre giorni dalla data del parto;

  • da uno dei genitori davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;

  • da uno dei genitori davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell’Istituto in cui è avventa la nascita entro tre giorni dalla data del parto;

  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;

  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

Cosa occorre per la denuncia di Nascita:      
  • L’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;

  • Il documento d’identità del genitore dichiarante (nel caso di nascita legittima);

  • I documenti di identità di entrambi i genitori dichiaranti (in caso di nascita naturale);

  • Codice fiscale della madre del neonato;

Note: E’ necessario presentarsi nei termini e negli uffici sopraindicati durante gli orari di apertura al pubblico.
Limitazione alla Attribuzione del Nome:                               
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Ufficiale dello Stato civile e dall’ufficiale di anagrafe.
Dove andare
All’Ufficio dello Stato Civile dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,50 oppure il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 17,00 alle ore 12,50
 
 
 
 
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