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Nuovo Ravvedimento Operoso - Decreto fiscale 2020

Nuovo Ravvedimento Operoso dal 1° gennaio 2020

Al fine di incentivare i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari, il Decreto Fiscale 2020 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha ampliato il perimetro di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso consentendo, anche per i tributi comunali, di avvalersi dello stesso anche oltre il termine di un anno rispetto alla scadenza prevista per il versamento. 

In particolare, l’articolo 10-bis del decreto legge 124/2019, ha abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, il quale consentiva l’applicazione delle riduzioni sanzionatorie a un settimo e a un sesto del minimo (sono descritte più avanti) ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delledogane e dei monopoli; inoltre, ammetteva la riduzione a un quinto del minimo (ravvedimento post processo verbale di constatazione) esclusivamente per i tributi gestiti dalle Entrate.

Sulla base della nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i versamenti carenti, tardivi od omessi di qualsiasi tributo – per i quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non pagato, ridotta al 15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo in caso di ritardo non eccedente i 14 giorni (articolo 13, D.Lgs. 471/1997) – possono essere regolarizzati, tramite ravvedimento, versando spontaneamente:

  • Il tributo dovuto
  • gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento. Per determinarli, si può usare la formula: (imposta x tasso legale x giorni di ritardo) / 365, tenendo presente che il denominatore resta tale anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati è bisestile, cioè, come il 2020, è composto di 366 giorni (risoluzione 296/2008);
  • la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.

 

Nel dettaglio, la sanzione è ridotta:

  • all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”); 
  • al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine di un anno rispetto alla scadenza prevista per il versamento (“ravvedimento lungo”); 
  • al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza oltre il termine di un anno ed entro il termine di due anni rispetto alla scadenza prevista per il versamento (“ravvedimento biennale”);       
  • al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine di due anni rispetto alla scadenza prevista per il versamento (“ravvedimento ultrabiennale”).

 

Si precisa infine che il ravvedimento operoso è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

 

 

 
 
 
 
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