Nuovo Ravvedimento Operoso dal 1° gennaio 2020
Al fine di incentivare i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari, il Decreto Fiscale 2020 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha ampliato il perimetro di applicazione dellistituto del ravvedimento operoso consentendo, anche per i tributi comunali, di avvalersi dello stesso anche oltre il termine di un anno rispetto alla scadenza prevista per il versamento.
In particolare, larticolo 10-bis del decreto legge 124/2019, ha abrogato il comma 1-bis dellarticolo 13 del decreto legislativo 472/1997, il quale consentiva lapplicazione delle riduzioni sanzionatorie a un settimo e a un sesto del minimo (sono descritte più avanti) ai soli tributi amministrati dallAgenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dallAgenzia delledogane e dei monopoli; inoltre, ammetteva la riduzione a un quinto del minimo (ravvedimento post processo verbale di constatazione) esclusivamente per i tributi gestiti dalle Entrate.
Sulla base della nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i versamenti carenti, tardivi od omessi di qualsiasi tributo per i quali è prevista lapplicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dellimporto non pagato, ridotta al 15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo in caso di ritardo non eccedente i 14 giorni (articolo 13, D.Lgs. 471/1997) possono essere regolarizzati, tramite ravvedimento, versando spontaneamente:
Nel dettaglio, la sanzione è ridotta:
Si precisa infine che il ravvedimento operoso è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.