Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 che prevede nuove direttive riguardo allapertura dei mercati comunali scoperti per la vendita di generi alimentari e la vendita di alcuni prodotti nei giorni prefestivi. Le disposizioni sono valide dal 29 aprile 2020 al 3 maggio 2020, modificando quanto indicato nellOrdinanza n. 528 dell11 aprile 2020 alla lettera G) in merito alla sospensione dei mercati scoperti e le fiere e alla lettera C). Il testo integrale della nuova ordinanza n. 532 si trova allegato in fondo alla pagina.
Di seguito le misure previste dallOrdinanza regionale n. 528 dell11 aprile 2020, valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dallart. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dallOrdinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, allegato in fondo alla pagina, con le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui lapertura di librerie e cartolerie.
Tuttavia, in base all'Ordinanza regionale n.528 dell'11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.
Di seguito le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:
In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell'art 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività allaperto e sportive
Commercio al dettaglio
A) Il commercio al dettaglio dei seguenti prodotti è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);
B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I):
In base allOrdinanza n.532 del 24 aprile 2020, la vendita dei prodotti sopra indicati è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020;
D) laccesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita lapertura in base allallegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dellaccesso allesercizio;
F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire linibizione allaccesso allattività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
In base allOrdinanza n. 532 del 24 aprile 2020, i comuni possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui riaprire lattività, a partire dal 29 aprile e limitata esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nellOrdinanza.
Oltre alle indicazioni riportate nellOrdinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Altre attività economiche
A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora lesercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
a.3) resta sospesa laccoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dellemergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
a.4) è consentita la prosecuzione dellattività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dellevento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco allinterno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare luso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante lattività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Per informazioni relative al "Covid19" sono a disposizione i seguenti numeri telefonici:
>>> IN ALLEGATO IL MODULO DA COMPILARE E TENERE PRONTO PER CHI HA NECESSITA' DI SPOSTARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE <<<
E' possibile spostarsi da casa solo per:
In questi giorni sono scattati i controlli nelle nostre città e tra i nostri paesi. Pubblichiamo il modulo da compilare e consegnare alle forze dell'ordine (Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri), in caso si venga sottoposti a un controllo.
Si consiglia sempre di viaggiare:
N.B. in caso di controllo, se il cittadino fosse sprovvisto di tale modulo, saranno le forze dell'ordine a far compilare e sottoscrivere al cittadino un'autocertificazione.
In caso di FALSA DICHIARAZIONE si avranno conseguenze penali (art. 495 c.p.) .
Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a visitare i seguenti Siti :
Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri atti del Governo recanti misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo:
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA - dedicato a SALUTE E PREVENZIONE :
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
MINISTERO DELLA SALUTE :
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA OMS :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019