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Coronavirus | Decreti Legge e Ordinanze del Governo - Ordinanze di Regione Lombardia: indicazioni, informazioni e comportamenti da seguire

29/04/2020

Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 che prevede nuove direttive riguardo all’apertura dei mercati comunali scoperti per la vendita di generi alimentari e la vendita di alcuni prodotti nei giorni prefestivi. Le disposizioni sono valide dal 29 aprile 2020 al 3 maggio 2020, modificando quanto indicato nell’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 alla lettera G) in merito alla sospensione dei mercati scoperti e le fiere e alla lettera C). Il testo integrale della nuova ordinanza n. 532 si trova allegato in fondo alla pagina.

Di seguito le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, allegato in fondo alla pagina, con le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l’apertura di librerie e cartolerie.
Tuttavia, in base all'Ordinanza regionale n.528 dell'11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

Di seguito le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

  • il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 dell’Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);
  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all'allegato 2 dell'ordinanza del 21 marzo;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
    • personale in servizio presso le stesse strutture;
      - ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
      - personale viaggiante di mezzi di trasporto;
      - ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
      - soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
      - soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
      - soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
      Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.
  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
  • l’obbligo - se si esce con il cane - di rimanere entro i 200 metri da casa;
  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine edisciplina in luoghi pubblici o privati;
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delleprestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centriricreativi;
  • Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  • Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:

  • il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).

In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell'art 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

 

Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive

  • Ogniqualvolta si esce di casa, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca (sciarpe, foulard,…), oltre alla disinfezione delle mani. Va sempre mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è obbligato a rimanere in casa, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
  • Si può svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • Se si esce di casa con l’animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

Commercio al dettaglio

A) Il commercio al dettaglio dei seguenti prodotti è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);

 

  • articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,
  • libri,
  • fiori e piante

B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:

  • acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
  • latte sfuso,
  • generi di monopolio,
  • prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
  • nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione. Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I):

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoli per l'illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • apparecchiature fotografiche e relativi accessori.


In base all’Ordinanza n.532 del 24 aprile 2020, la vendita dei prodotti sopra indicati è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020;

D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

In base all’Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020, i comuni possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui riaprire l’attività, a partire dal 29 aprile e limitata esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nell’Ordinanza.

Oltre alle indicazioni riportate nell’Ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.

 

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

  • sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

Altre attività economiche

A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;

a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
  • interventi urgenti per le abitazioni;

a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento; 
  • soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;

a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);

a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

 

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Per informazioni relative al "Covid19" sono a disposizione i seguenti numeri telefonici:

  • Ministero della Salute: Numero 1500 per rispondere alle domande dei cittadini anche in lingua cinese
  • Regione Lombardia: Numero verde 800 894545 che ha lo scopo di:
    - dare informazioni/indicazioni di ordine generale in merito ai sospetti di contagio o ai contatti con contagiati (infettivi) certi;
    - fornire norme di comportamento relative all’igiene e alla riduzione della socialità, al fine di ridurre le possibilità di contrarre l’infezione;
    - identificare precocemente contatti stretti di caso, al fine di avviare le opportune azioni di contenimento;
  • ATS Insubria:
    - Numero verde 800 769622 per informazioni di carattere generale in merito al Coronavirus e per le segnalazioni di persone rientrate dalla Cina o dalla aree epidemiche riconosciute sul territorio nazionale;
    - E-mail: coronavirus@ats-insubria.it 

>>> IN ALLEGATO IL MODULO DA COMPILARE E TENERE PRONTO PER CHI HA NECESSITA' DI SPOSTARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE <<<

 

E' possibile spostarsi da casa solo per:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso)
  • Situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune)
  • Motivi di salute

In questi giorni sono scattati i controlli nelle nostre città e tra i nostri paesi. Pubblichiamo il modulo da compilare e consegnare alle forze dell'ordine (Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri), in caso si venga sottoposti a un controllo.

Si consiglia sempre di viaggiare:

  • con l’ultima busta paga per i lavoratori dipendenti;
  • con un documento attestante la partita iva per i lavoratori autonomi;
  • eventuali, ulteriori certificazioni e/o autodichiarazioni del datore di lavoro;
  • documenti (prescrizioni mediche) comprovanti lo spostamento per inderogabili motivi di salute.

N.B. in caso di controllo, se il cittadino fosse sprovvisto di tale modulo, saranno le forze dell'ordine a far compilare e sottoscrivere al cittadino un'autocertificazione.
In caso di FALSA DICHIARAZIONE si avranno conseguenze penali (art. 495 c.p.) .


Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a visitare i seguenti Siti :

Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri atti del Governo recanti misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo:
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA - dedicato a SALUTE E PREVENZIONE :
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

MINISTERO DELLA SALUTE :
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ OMS :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 


 

 

 
 
 
 
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